La Suprema Corte ribadisce, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, il principio sancito con la pronuncia a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui la prova dell'inadempimento contrattuale per la risoluzione del contratto spetta al creditore mentre l'onere di provare l'avvenuto adempimento come fatto estintivo della pretesa spetta al debitore.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163)

