La prova dell’inadempimento

La Suprema Corte ribadisce, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, il principio sancito con la pronuncia a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui la prova dell'inadempimento contrattuale per la risoluzione del contratto spetta al creditore mentre l'onere di provare l'avvenuto adempimento come fatto estintivo della pretesa spetta al debitore.

“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163)

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Revoca dell’assegnazione della casa familiare e assegno divorzile

La Corte di Cassazione chiarisce che in caso di revoca dell’assegnazione della casa familiare la circostanza va valutata in sede di revisione delle condizioni divorzili, in quanto l’assegnazione della casa familiare costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico anche ai fini dell’aumento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

“In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce una sopravvenienza da valutare ai fini dell'aumento dell'assegno divorzile la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca” (Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2024, n. 7961)

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Installazione di ascensore

La Corte di Cassazione rimarca come rientri tra i poteri dei condomini l'installazione di un ascensore in area comune in quanto volto al “miglior godimento della cosa comune” ai sensi dell’art. 1102 c.c., non potendo venire in rilievo nel contesto condominiale il disposto di cui all'art. 907 c.c. in ordine alle distanze delle costruzioni dalle vedute.

“Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l'installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in àmbito condominiale” (Cassazione civile sez. II, 21 marzo 2024, n.7609)

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Opposizione agli atti esecutivi

La Suprema Corte chiarisce come la mancata introduzione del giudizio di merito in ambito oppositivo comporta lo spirare di un termine perentorio a pena di decadenza che non è suscettibile di “sanatoria” e travolge l’ammissibilità dell’opposizione.

“Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il termine per l'introduzione del giudizio di merito ha certamente natura perentoria, per cui il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'opposizione, né può essere assegnato dal giudice un ulteriore termine se si è già verificata una decadenza” (Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2024, n.9451)

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Transazione novativa

La Corte di Cassazione ribadisce le differenze di effetti tra l’accordo transattivo novativo e non novativo, precisando che, nel caso di transazione novativa, è esclusa la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1976 c.c. in quanto le obbligazioni che scaturiscono dall’accordo novativo vanno a sostituirsi a quelle contenute nell’accordo originario.

“In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 8 gennaio 2024, n.645)

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