Separazione. Pronuncia di addebito

Separazione coniugi. Pronuncia di addebito

La Suprema Corte torna a occuparsi dei presupposti per addivenire alla pronuncia di addebito della separazione, la quale deve accertare che la violazione dei doveri coniugali è stata causa dell’intollerabilità della convivenza.

“In materia di separazione personale tra coniugi, l'addebito può essere disposto solo laddove si accerti la violazione dei doveri coniugali che abbia causato l'intollerabilità della convivenza. La Corte di appello ha valutato che le condotte violente della moglie, reattive alla scoperta della relazione extraconiugale del marito, non costituissero causa autonoma della crisi coniugale, attribuendo quindi l'addebito al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 143, comma 2, e 151 c.c.)” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza, 10 febbraio 2026, n. 2949)

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Comunione e condominio

Comunione e Condominio

In merito all’onere della prova in materia di rivendicazione di un bene condominiale, è il Condominio, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad essere onerato dalla prova della sussistenza della proprietà esclusiva del bene stesso, specie se destinato all’uso comune.

“In una controversia relativa alla rivendicazione di un bene condominiale, è onere del condòmino convenuto dimostrare la proprietà esclusiva del bene stesso, specialmente quando il bene oggetto del contenzioso risulta essere destinato all'uso comune. La mancata produzione dell'atto costitutivo del condominio, o del primo atto di vendita da parte dell'originario proprietario contenente espressa riserva di proprietà esclusiva del suddetto bene, indirizza la presunzione di condominialità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza, 3 marzo 2026, n. 4727)

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Filiazione e azioni di stato

Filiazione e azioni di stato

La Suprema Corte torna a occuparsi dell’interesse superiore dei figli minori nell’ambito dell’esercizio delle azioni di stato, e in particolare del disconoscimento della paternità, precisando l’importanza di bilanciare nel concreto il diritto all’identità personale legato alla verità biologica e l’interesse alla certezza degli status familiari ed alla loro stabilità, valorizzando anche la rilevanza dei legali affettivi personali al momento della decisione.

“Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante figli minori d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza, 29 gennaio 2026 n. 1988)

 

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Successioni e capacità a testare

Successioni

La Cassazione precisa che, data la natura personalissima del testamento, il Giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore.

“Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti” (Cassazione civile, Sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648)

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