Successioni e capacità a testare

Successioni

La Cassazione precisa che, data la natura personalissima del testamento, il Giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore.

“Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti” (Cassazione civile, Sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648)

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Verificazione del testamento olografo

La Suprema Corte torna a occuparsi del giudizio di verificazione del testamento olografo, precisando che la verifica circa l’autenticità della scheda olografa va compiuta attraverso l’esame grafologico degli elementi essenziali che va compiuto necessariamente sull’originale, salvo poter poi proseguire le operazioni anche su eventuali copie o scansioni.

“Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (Cassazione civile sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3603)

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