Vendita a campione

Vendita a campione. Termini decadenziali per la denunzia dei vizi e aliud pro alio

La Corte di Cassazione si pronuncia in ordine alle vendite a campione, precisando che i relativi  i vizi devono essere denunciati entro il termine decadenziale di otto giorni, diversamente dal caso di aliud pro alio.

“In caso di un contratto di compravendita su campione trova applicazione l'ultimo comma dell' art. 1522 c.c. che richiama il termine decadenziale di otto giorni per la denunzia dei vizi di cui all' art. 1495 c.c. ; se invece, il bene consegnato è completamente differente rispetto a quello concordato, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rendendolo funzionalmente inadeguato a soddisfare lo scopo economico-sociale della res promessa si può invoare la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio ex art. 1453 c.c. e richiedere il risarcimento del danno” (Cassazione civile, sez. II,15 gennaio 2025 , n. 968)

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Contratto preliminare e recesso

Contratto preliminare e recesso

La Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del contratto preliminare di vendita immobiliare ove sia stata consegnata una caparra confirmatoria, è consentito l’esercizio del diritto di recesso da parte del soggetto non inadempiente anche se vi è stato un principio di esecuzione, diversamente dalla fattispecie del recesso convenzionale di cui all’art. 1373 comma 1° c.c.

“La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell' art. 1385, comma 2, c.c. , esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell' art. 1373, comma 1, c.c. , dettato in tema di recesso convenzionale”  (Cassazione civile , sez. II, 27 novembre 2023n. 32821)

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La prova dell’inadempimento

La Suprema Corte ribadisce, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, il principio sancito con la pronuncia a Sezioni Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui la prova dell'inadempimento contrattuale per la risoluzione del contratto spetta al creditore mentre l'onere di provare l'avvenuto adempimento come fatto estintivo della pretesa spetta al debitore.

“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163)

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Transazione novativa

La Corte di Cassazione ribadisce le differenze di effetti tra l’accordo transattivo novativo e non novativo, precisando che, nel caso di transazione novativa, è esclusa la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1976 c.c. in quanto le obbligazioni che scaturiscono dall’accordo novativo vanno a sostituirsi a quelle contenute nell’accordo originario.

“In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 8 gennaio 2024, n.645)

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