Installazione di ascensore

La Corte di Cassazione rimarca come rientri tra i poteri dei condomini l'installazione di un ascensore in area comune in quanto volto al “miglior godimento della cosa comune” ai sensi dell’art. 1102 c.c., non potendo venire in rilievo nel contesto condominiale il disposto di cui all'art. 907 c.c. in ordine alle distanze delle costruzioni dalle vedute.

“Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l'installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in àmbito condominiale” (Cassazione civile sez. II, 21 marzo 2024, n.7609)

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