Transazione novativa

La Corte di Cassazione ribadisce le differenze di effetti tra l’accordo transattivo novativo e non novativo, precisando che, nel caso di transazione novativa, è esclusa la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1976 c.c. in quanto le obbligazioni che scaturiscono dall’accordo novativo vanno a sostituirsi a quelle contenute nell’accordo originario.

“In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 8 gennaio 2024, n.645)

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