Opposizione agli atti esecutivi

La Suprema Corte chiarisce come la mancata introduzione del giudizio di merito in ambito oppositivo comporta lo spirare di un termine perentorio a pena di decadenza che non è suscettibile di “sanatoria” e travolge l’ammissibilità dell’opposizione.

“Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il termine per l'introduzione del giudizio di merito ha certamente natura perentoria, per cui il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'opposizione, né può essere assegnato dal giudice un ulteriore termine se si è già verificata una decadenza” (Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2024, n.9451)

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